Integrazione dei sistemi di accumulo nella rete elettrica nazionale
La Delibera AEEGSI n. 574/2014/R/eel del 20 novembre 2014
Con la delibera 574/2014/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito alcune prime disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nella rete elettrica nazionale, con particolare riferimento alle loro modalità di accesso e di utilizzo della rete di trasmissione e distribuzione.
La delibera stabilisce le disposizioni finalizzate a consentire la gestione dei sistemi di accumulo connessi alla rete di distribuzione diversi da quelli realizzati dai gestori di rete nell’ambito di progetti pilota.
Accesso alla rete e Valorizzazione dell’energia
Accesso e utilizzo della rete pubblica. La Delibera prevede che ai fini del corrispettivo per la connessione si applichino le medesime disposizioni previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento:
- corrispettivi a forfait per le connessioni alle reti in MT e BT
- corrispettivi correlati ai costi effettivi e proporzionali alla potenza per le connessioni in AT e AAT.
Dispacciamento. La Delibera prevede che i sistemi di accumulo possano essere trattati in due modi alternativi:
- come singoli impianti di produzione;
- come gruppi di generazione costituenti un unico impianto di produzione.
Se l’energia prelevata dalla rete serve solo per l’alimentazione dei sistemi di accumulo e per quella dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi sono valorizzati sulla base del prezzo zonale orario, senza che siano applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema.
Se l’energia prelevata dalla rete è anche utilizzata per l’alimentazione di unità di consumo, oltre all’applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, la relativa valorizzazione avviene sulla base del prezzo unico nazionale (con l’unica eccezione dei sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione in cui l’energia elettrica destinata agli accumuli viene valorizzata sulla base del prezzo zonale orario, ferma restando l’applicazione delle componenti tariffarie).
Sistemi di accumulo in presenza di impianti incentivati
Esiste piena compatibilità con quasi tutte le tipologie di incentivazione cosiddette “in conto energia” per gli impianti fotovoltaici con un’unica eccezione: l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con gli incentivi previsti dal 1° conto energia fotovoltaico nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto.
Misura dell’energia elettrica
Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, al conto energia fotovoltaico e al conto energia solare termodinamico, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.
Nel caso di impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è sempre necessaria.
NOTA: Ai fini dell’ammissibilità ai suddetti strumenti incentivanti si considera esclusivamente la potenza della parte dell’impianto di produzione di energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo.
Relativamente alle condizioni per l’utilizzo dei sistemi di accumulo in presenza di impianti
che accedono allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, la delibera specifica quanto segue:
- Nel caso di impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo;
- Nel caso di impianti di produzione che accedono al ritiro dedicato non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo.
- Nel caso di impianti di produzione che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è sempre necessaria.
- Inoltre ai fini dell’ammissibilità al ritiro dedicato e allo scambio sul posto si considera esclusivamente la potenza della parte dell’impianto di produzione di energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tali sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione.
Relativamente poi alle condizioni per l’utilizzo di sistemi di accumulo in presenza di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.
Per approfondimenti e maggiori informazioni leggi la nostra Guida Tecnica sui Sistemi di Accumulo