Sistemi di Accumulo: risposta scritta a interrogazione parlamentare
Interrogazione n. 5-02986 Braga/Realacci: Definizione del quadro normativo sulle modalità di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo a batteria abbinati a impianti rinnovabili.
Con riferimento all’atto proposto, si rappresenta quanto segue.
L’impiego crescente di fonti rinnovabili non programmabili ha inevitabilmente imposto l’attenzione sulla necessità di adattare le reti elettriche, rendendo pertanto centrale, anche il tema dell’impiego dei sistemi di accumulo di elettricità.
Le fonti rinnovabili più prossime al raggiungimento della grid parity e più idonee alla generazione distribuita sono proprio quelle non programmabili, e in particolare fotovoltaico ed eolico: proprio per questo, il Governo, con i decreti legislativi n. 28 e 93 del 2011, ha introdotto le prime misure per promuovere e disciplinare l’utilizzo dei sistemi di accumulo, rafforzandole e precisandole poi opportunamente, con l’ultimo decreto di disciplina degli incentivi al fotovoltaico (DM 5 luglio 2012).
Come evidenziato dagli interroganti, con tale decreto è stato attribuito all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito anche AEEGSI) i compiti di:
- definire le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo – anche integrati con gli inverter –, per migliorare la gestione dell’energia prodotta e per immagazzinare la produzione degli impianti;
- definire le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie.
Il Governo ha manifestato, pertanto, evidente attenzione riguardo alla possibilità che i sistemi di accumulo possano integrarsi nel sistema elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema.
Ciò premesso, si ritiene opportuno in primo luogo precisare che il comunicato del GSE del 20 settembre 2013, citato in premessa, fa riferimento esclusivo alla possibilità di integrare sistemi di accumulo in esistenti impianti che accedono a tariffe incentivanti e risponde al fine specifico e condivisibile di garantire la correttezza della gestione del sistema di sostegno, in modo che l’incentivo, a carico dei consumatori elettrici sia effettivamente destinato alla sola energia già ammessa all’incentivo medesimo, esigenza che verrebbe a essere pregiudicata da un inserimento di sistemi di accumulo secondo regole e sistemi non codificati.
Si ricorda in proposito che la totalità degli impianti incentivati, quasi 18.000 MW, non erano dotati, all’atto dell’ammissione agli incentivi, di sistemi di accumulo. L’onere annuo di incentivazione per tali impianti ammonta a circa 6,7 miliardi di euro: è dunque comprensibile che, fino all’attuazione della disposizione da parte dell’AEEGSI, il GSE sia costretto ad adottare in via temporanea tutte le cautele necessarie alla corretta contabilizzazione dell’energia da incentivare.
In relazione alle preoccupazioni manifestate dagli interroganti circa l’urgenza di un’esaustiva regolamentazione dei sistemi di accumulo, che richiede il contributo di più soggetti, si fa presente che il Governo considera una priorità per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabile la realizzazione di configurazioni che consentano di migliorare la loro integrazione con il sistema elettrico e con le ordinarie regole di mercato, vista la particolare capacità di penetrazione dimostrata sul mercato nazionale. Al fine di perseguire questo obiettivo, il Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti consentiti dalle prerogative di indipendenza del regolatore, ha sensibilizzato gli Uffici dell’Autorità circa la necessità di dare piena attuazione alle previsioni di cui al citato decreto ministeriale 5 luglio 2012, allo scopo di consentire l’ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie. Ci si attende quindi che, anche nelle more del completamento da parte del CEI (Comitato Elettrico Italiano) della definizione dei requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, entro l’estate questa disciplina sull’inserimento di sistemi di accumulo in impianti connessi alla rete sia definita e siano, anche, dettate le disposizioni essenziali per regolare la prestazione di servizi di rete. Parimenti, dopo l’emanazione della predetta delibera, il MiSE vigilerà affinché il GSE si attivi sollecitamente per la sua attuazione, adottando i conseguenti provvedimenti di dettaglio e le regole applicative necessarie per consentire l’ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie, nel rispetto delle esigenze di corretta gestione degli incentivi.